Fanno capo a questa sezione le seguenti informazioni: a) organi di indirizzo politico-amministrativo b) sanzioni per mancata comunicazione dei dati c) rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali (non presente, questo ente non è soggetto a tale obbligo) d) articolazione degli uffici e) telefono e posta elettronica. Normativa:Le competenze degli organi di indirizzo politico amministrativo sono disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lg.vo 267/2000). Si precisa che poiché questo ente ha popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i candidati alla campagna elettorale non sono assoggettati alla presentazione del bilancio preventivo delle spese (art. 10 c.1. della legge n. 81/1993). Poiché questo ente ha popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è soggetto all’obbligo di pubblicare in tabelle i dati reddituali e patrimoniali degli organi di indirizzo politico-amministrativo, di cui all’art. 14 c., lettera f). D. Lg.vo 33/2013, art.1 c.1, n. 5 L. n. 441/1982 E Articolo 47 comma 1 D.Lg.vo N. 33/2013. Qui sono pubblicate con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7. Ultimo aggiornamento: 01/05/2016